Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
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La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino.
Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali ed ancor oggi il suo contenuto, più che mai attuale, costituisce uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.
[modifica] Origine
All'indomani della Rivoluzione francese, l'Assemblea Nazionale Costituente decise di assegnare ad una speciale Commissione di cinque membri eletta il 14 luglio 1789 il compito di stilare una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da inserire nella futura costituzione, nell'ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell'Ancien Régime ad una monarchia costituzionale. Basato sul testo proposto dal marchese di La Fayette, il progetto della Dichiarazione venne discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto e, nella redazione definitiva, fu accettato dal re Luigi XVI il 5 ottobre per essere inserito come preambolo nella Carta costituzionale del 1791.
L'impatto di questa elencazione di principi fu innovatore e rivoluzionario allo stesso tempo. Sei mesi dopo la presa della Bastiglia e sole tre settimane dopo l'abolizione del feudalesimo, la Dichiarazione attuò uno sconvolgimento radicale della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino d'altro canto non fu un episodio casuale e
Gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è confluito a sua volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite nel 1948.
[modifica] Contenuto della Dichiarazione
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino si compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano la vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni.
Innanzitutto viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani (art. 1); segue l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2), che vengono individuati in:
- libertà,
- proprietà (diritto "inviolabile e sacro" secondo l'art. 17),
- sicurezza,
- resistenza all'oppressione.
Un altro pilastro dalla Dichiarazione è il principio di sovranità democratica (art. 3), che prevede che "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione". Questa enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i sovrani, secondo il legittimismo dell' Ancien Regime regnavano per diritto divino.
Gli articoli 4 e 5 si premurano invece di delineare i limiti dei diritti appena elencati, sancendo che l'esercizio di un [[diritto non può nuocere ad un diritto altrui e che la legge può limitare questi diritti solo nel caso in cui nuocciano alla società. Questa fiducia nella bontà della [[legge manifestata in modo corretta dalla volontà della maggioranza degli eletti nell'organo legislativo rappresentante la volontà generale dei cittadini, rispondeva principalmente all'esigenza rousseauiana di dare solide basi all'ordinamento per il suo buon funzionamento.
La parte centrale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affronta invece il settore cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e recepisce numerosi principi fondamentali del moderno diritto penale. Premesso che la legge è uguale per tutti (art. 6), gli articoli 7 e 8 passano all'enunciazione del principio di legalità in materia penale, importantissima garanzia che ha per corollari l'irretroattività e la determinatezza della legge penale, sottraendo quest'ultima alle competenze del potere esecutivo (principio della riserva di legge e sostanziale riconoscimento del principio illuministico della separazione dei poteri) (art.16). Infine è stabilito l'altrettanto fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato (art. 9).
Gli articoli 10 e 11 si occupano delle libertà: in primo luogo quelle di opinione e di espressione, e poi l'altrettanto fondamentale libertà di culto (seppur con l'importante limitazione dell'ordine pubblico).
Tra le norme più egalitarie dal punto di vista sociale troviamo l'art. 13, che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (contrariamente alle norme dell'Ancien Régime, che esentavano il clero dal pagamento delle imposte), e l'art. 6, che scardinando l'antica suddivisione sociale nei tre Stati garantisce a tutti i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche. A questo proposito si può notare che l'ispirazione della Dichiarazione è fortemente individualistica, e che di conseguenza non vengono menzionati né la libertà di associazione e di riunione, né il diritto di sciopero.
La Dichiarazione non contiene nemmeno un esplicito riconoscimento della parità fra uomo e donna, che a rigore sarebbe implicito nel principio di uguaglianza proclamato dall'articolo 1. Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era un concetto sconosciuto e perciò la dizione dell'articolo 1 ("gli uomini") venne interpretata in senso sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal diritto di voto).