Commissione parlamentare
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La Commissione parlamentare è un organo collegiale delle Camere cui vengono assegnati i disegni di legge. Questo viene solitamente composto in modo da rispettare i vari gruppi proporzionalmente; può essere di tipo permanente o speciale.
La commissione può esaminare il progetto di legge in diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede legislativa (o deliberante), sede consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un'altra commissione). Per alcuni progetti di legge è prevista la riserva di legge d'Assemblea, ovvero quando l'analisi della legge spetta alle Camere e non alle commissioni.
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[modifica] Il procedimento normale
[modifica] Commissione in sede referente
Il procedimento normale si suddivide in due fasi: una preparatoria che si svolge in seno alla commissione competente, ed una deliberativa che si svolge in Assemblea. L'esame in sede referente non ha particolari requisiti formali, in quanto la commissione svolge soltanto un lavoro preparatorio per l'Assemblea. L'esame si conclude con la votazione di un testo per la successiva discussione in Assemblea, con relazione scritta di un mandatario relatore. Dopodiché inizia la discussione in Assemblea.
[modifica] Procedimenti speciali
[modifica] Commissione in sede legislativa (o deliberativa)
E' una particolarità ereditata dal fascismo da mussolini, e più precisamente dal sistema che si era consolidato nell'ambito dell'organizzazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dove rappresentava la regola. Solamente l'ordinamento spagnolo, oltre al nostro, la prevede. Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, nel Senato la decisione spetta al presidente e non è opponibile; alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea. Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di legge), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera (articolo 72 della Costituzione) o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea. Per le sue caratteristiche, la sede deliberativa rappresenta una via molto discutibile, e sarebbe da evitare, sia per una questione di democraticità (vengono attribuiti a una frazione dell'assemblea i poteri del plenum), sia per una questione di qualità della normazione, poiché non tutti gli interessi potrebbero esservi rappresentati, con il rischio, dunque, di una decisione confliggente con l'interesse generale. Si tratta, comunque, ed è bene ricordarlo, di una via ormai molto raramente utilizzata, perché, dalla fine del bipolarismo, l'opposizione di turno impedisce regolarmente di ricorrervi.
[modifica] Commissione in sede redigente
Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede deliberativa o legislativa, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima.alla commissione vengono fatte comfluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa
[modifica] Commissione in sede consultiva
La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.
I pareri che può esprimere questo tipo di commissione si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione; i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.
I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.
[modifica] Commissioni bicamerali e d'inchiesta
Secondo l'art. 82 della Costituzione:
"Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria."
Per approfondire, vedi la voce Commissione parlamentare d'inchiesta. |
[modifica] Voci correlate
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